La movimentazione su strada di questi prodotti è disciplinata nel dettaglio dall’accordo ADR, acronimo che sta per “Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Il trattato europeo, adottato a Ginevra nel 1957, è stato ratificato dall’Italia nel 1962 ed è soggetto a continui aggiornamenti: chiunque sia coinvolto a diversi gradi nel trasporto di merci pericolose sul territorio italiano o su quello degli stati contraenti è
obbligato a rispettare la normativa. In caso di inosservanza, sono previste rigide sanzioni ADR applicate a livello nazionale da organi interni.
il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996).
Sono esentati dall’obbligo del consulente le aziende aventi i requisiti dello schema allegato e che rispettino le condizioni previste.